Legge di Bilancio 2022: novità sui tirocini

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Con la Legge n. 234/2021, così detta “Legge di Bilancio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, il Governo ha previsto un riordino della disciplina sul tirocinio con una differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare, intervenendo in particolare per contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari (ovvero quelli non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio).

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge, Governo e Regioni dovranno quindi emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali:

– i tirocini extracurriculari andranno circoscritti «in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale»;
– si dovrà prevedere una «congrua indennità di partecipazione», accanto a una durata massima (comprensiva di eventuali proroghe) e a limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
– al momento di attivazione del rapporto, sarà necessario redigere un bilancio delle competenze, mentre al termine del tirocinio, si dovrà rilasciare una certificazione delle competenze acquisite durante l’esperienza;
– l’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;
– al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale la modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, la norma prevede poi importanti sanzioni amministrative: da mille fino a 6mila euro a seconda della gravità dell’illecito commesso.

Si ricorda che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può pertanto essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Inoltre, è soggetto a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Proprio per per disincentivare ogni utilizzo improprio del tirocinio extracurriculare, sul piano sanzionatorio la Legge prevede anche che, nei casi in cui il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante venga punito con un’ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

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