Anche per i professionisti rientranti nel regime forfetario, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi assumono rilevanza anche le spese addebitate al cliente per l’imposta di bollo: lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428, in linea con quanto affermato nella Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E, paragrafo 3.3.
Si ricorda che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.
Il principio di alternatività Iva/bollo, in concreto, comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva; ·
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni.
Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972), le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:
- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies, del D.P.R. n. 633/1972);
- escluse da Iva (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
- esenti da Iva (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972).
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