Violazioni ravvedibili entro il 30 settembre 2023 con il Ravvedimento operoso speciale

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Il contribuente può rimuovere alcune violazioni commesse grazie all’applicazione del c.d. ravvedimento operoso speciale (art. 1, commi 174 e ss., della legge n. 197/2022), godendo delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e del versamento rateale. Non operano il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

 

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata), sia la rimozione della violazione (es. dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

 

Sono escluse le violazioni sull’omessa/infedele compilazione del quadro RW e le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni non presentate o presentate con ritardo superiore ai 90 giorni).

 

Ravvedimento speciale
Tipo di violazioni
  • Violazioni sulle dichiarazioni, commesse fino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
  • Il ravvedimento speciale può riguardare le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (circolare 20 marzo 2023 , n. 6/E, § 4.1, per es. indebite deduzioni e detrazioni di imposta).
  • Il ravvedimento speciale riguarda anche i redditi di fonte estera non dichiarati nonostante il quadro RW non sia stato compilato (art. 21 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34).
  • Anche le violazioni in tema di IVIE/IVAFE possono essere oggetto di ravvedimento operoso speciale.
  • Sono ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita con una sanzione base dal 90% al 180% dell’imposta ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
  • Sono ravvedibili anche la fatturazione omessa/infedele ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 o della detrazione IVA indebita ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.
Esclusioni
  • Dichiarazione omessa;
  • violazioni che emergono dalla liquidazione automatica;
  • quadro RW;
  • violazioni formali. Quindi sono esclusi non solo gli omessi versamenti, ma tutte le casistiche dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, art.54-bis del D.P.R. 633/1972 e art. 21-bis  del D.L. n. 78/2010, a prescindere dal fatto che possano essere sanate mediante definizione degli avvisi bonari (tale definizione riguarda solo gli anni 2019, 2020 e 2021).
  • Non si possono ravvedere omessi pagamenti strumentali ad accedere a regimi agevolati, come ad esempio per gli impatriati (circolare 20 marzo 2023 , n. 6/E, § 3.1).
Preclusione
  • Notifica di avviso bonario o atto impositivo.
Adempimenti necessari
  • Rimozione della violazione,
  • versamento dell’imposta, interessi legali, e sanzioni ridotte.
Riduzione
sanzioni
  • 1/18 del minimo
Termini
  • 30.09.2023
Compensazione
  • Possibile
Versamento rateale
  • 8 rate di pari importo (interessi al 2%) – la prima rata va pagata entro il 30.9.2023. Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.

L’omesso pagamento delle somme o della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

Per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta); invece, per gli interessi da dilazione si indicano i codici tributo “1668”, “3805” e “3857”.

Se si paga a rate, in F24 si indica il numero di rata che si sta pagando (es.”0108″ se si sta pagando la prima delle 8 rate).

 

 

 

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