Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e ricerca e sviluppo, alla luce degli obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024.
L’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta era stato sospeso, nelle more dell’adozione del DM, con la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19 (cfr. anche FA Q Agenzia delle Entrate 16.4.2024).
Agevolazioni interessate dai nuovi obblighi di comunicazione
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.
Con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d’imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
Comunicazioni richieste per l’utilizzo dei crediti d’imposta
In sintesi, l’art. 6 del DL 39/2024 prevede che:
- per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall’1.1.2023 (1.1.2024 per il bonus ricerca e sviluppo) al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Modelli di comunicazione approvati
Sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti d’imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.
Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.
Modalità di compilazione e invio delle comunicazioni
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE (a partire dalle ore 12:00 del 29.4.2024).
Come definito nei comunicati GSE 29.4.2024, ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.
L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
- nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
- nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
In merito alla modalità di compilazione, è stato inoltre precisato che:
- ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority;
- i pdf da allegare alla PEC non devono essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.