Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti sarà attivo dal 13 febbraio 2025 portando una serie di novità riguardanti organizzazione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti in Italia. Rimane inteso che tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI.

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti tenuti all’iscrizione

 

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi

Soggetti non obbligati all’iscrizione

 

  • gli Enti o imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi
  • a prescindere dal numero di dipendenti, enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi
  • Enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie.

ISCRIZIONE AL RENTRI

Dalla data di entrata in vigore del RENTRI, l’iscrizione da parte dei soggetti obbligati, va effettuata secondo le  tempistiche riportate in tabella.

Per il completamento dell’iscrizione è necessario procede al pagamento per ogni unità locale dei seguenti importi:

  • diritto di segreteria pari a 10,00 €
  • contributo annuale che varierà a seconda dello scaglione di appartenenza, come da tabella di riferimento che segue.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

CATEGORIA

ISCRIZIONECONTRIBUTO
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
(rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti)
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025100,00 € il primo anno e 60,00 € per ogni annualità successiva
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendentiDal 15 giugno 2024 ed entro il 14 agosto 202550,00 € il primo anno e 30,00 € per ogni annualità successiva
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1.Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 202615,00 € il primo anno e 10,00 € per ogni annualità successiva

È bene ricordare che la mancata osservazione o le incongruità con quanto stabilito dall’operatività del RENTRI possono comportare sanzioni amministrative anche pesanti (fino ai 10mila euro nel caso si gestissero rifiuti pericolosi) con il rischio anche di risvolti penali.

NUOVO REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

Registro carico e scarico rifiuti 

 

Rimane immutato l’art. 190 del Testo Unico Ambientale riguardante gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:

  • i soggetti obbligati ed esonerati
  • il luogo di detenzione del registro di carico e scarico
  • i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico
  • il periodo di conservazione del registro (3 anni dalla data di ultima movimentazione)
  • la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.

Cosa cambia

 

  • la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale, in funzione dello scaglione di appartenenza ovvero a partire dalla data di iscrizione.
  • trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, non è necessaria alcuna trasmissione.

 

NUOVO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

Cosa rimane uguale

 

Il formulario rimane immutato riguardo:

  • i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del F.I.R.
  • la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.

Cosa cambia

 

A partire dal 13 febbraio 2025:

  • sarà obbligatorio il nuovo modello di F.I.R. per tutti gli operatori
  • i F.I.R., sia cartacei che digitali, dovranno essere vidimati digitalmente.

Il nuovo modello F.I.R. include due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. La vidimazione del modello aggiornato sarà gestita digitalmente attraverso il RENTRI, sostituendo il sistema ViViFir.

Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo F.I.R.

ISTRUZIONI COMPILAZIONE FORMULARIO RIFIUTI

COSA PUÒ FARE CONFARTIGIANATO?

  1. Confartigianato stampa e vidima il nuovo registro cartaceo per le aziende che poi provvedono in modo autonomo alla compilazione e all’invio dei dati a RENTRI (SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA)
  2. Confartigianato, tramite delega, aggiorna e compila il registro per conto delle aziende ed invia i dati a RENTRI (SCARICA IL MODULO DI DELEGA)
  3. Confartigianato offre la possibilità di utilizzare in gestionale per aggiornare e compilare il registro rifiuti ed inviare i dati a RENTRI
  4. Confartigianato, solo su appuntamento, vidima e stampa i formulari necessari alle aziende