Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, o in alternativa per posta ordinaria, una comunicazione contenente le possibili situazioni di anomalia tra i dati risultanti dai pagamenti effettuati tramite POS e gli importi delle operazioni documentate da e-fattura e corrispettivi telematici.
Il provvedimento 352652/2023 , emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014, in sostanza, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
Dati messi a disposizione nelle comunicazioni |
Codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente |
Numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta |
Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata |
Descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente |
Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata |
Istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso |
Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti |
Si ricorda che i contribuenti che dovessero trovare fondata l’anomalia segnalata possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento (art. 4, D.L. n. 131/2023). Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.