D.M. 12 novembre 2021; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336196; Guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni (alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali):
• 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
• 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
• 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
• 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
• 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.
L’Agenzia ha messo altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni (alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali):
• 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
• 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
• 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
• 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
• 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.
L’Agenzia ha messo altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.
Sirio Dal Farra
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