D.L. 10 dicembre 2021, n. 209
Il D.L. n. 209/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021, stabilisce che chi ha debiti con la Pubblica Amministrazione può comunque accedere ai “contributi anti-Covid”, non trovando applicazione, per tale forma di sostegno, la disposizione secondo cui, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, occorre controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra.
Pertanto, chi ha chiesto accesso agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti.
La norma, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e nel caso in cui la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia Entrate). Se l’ente della riscossione ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu
Il D.L. n. 209/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021, stabilisce che chi ha debiti con la Pubblica Amministrazione può comunque accedere ai “contributi anti-Covid”, non trovando applicazione, per tale forma di sostegno, la disposizione secondo cui, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, occorre controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra.
Pertanto, chi ha chiesto accesso agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti.
La norma, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e nel caso in cui la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia Entrate). Se l’ente della riscossione ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu