L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.
Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendo l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.
In particolare, risultano sospesi:
- l’azione sanzionatoria (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- i controlli a campione sulle istanze ricevute (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
- l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
- la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55).
Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei titolari effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.
In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE.