La fine del corrente mese coincide con un’importante scadenza per gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione speciale INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare – entro il 30 novembre 2022 – il secondo acconto 2022 dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) eccedenti il minimale imponibile INPS (pari, per l’anno 2022, a 16.243 euro).
Si precisa, sin da ora, che le aliquote da utilizzare per il calcolo del secondo acconto fanno riferimento all’anno 2022 – dettagliatamente indicate nella circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 2022 – pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti.
L’occasione è dunque propizia per riepilogare i criteri di calcolo da utilizzare ai fini della determinazione dell’acconto, nonché le modalità attraverso le quali il professionista deve ottemperare a tale adempimento.