La Legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 159, Legge n. 197/2022) ha proceduto a modificare il numero di rate in cui possono essere ripartite le somme dovute a seguito degli avvisi automatizzati o formali, portando a 20 rate indipendentemente dall’importo dovuto. Con la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 è disposta una modifica “a regime” relativa alla rateizzazione delle somme dovute a seguito:
- dei controlli automatizzati della dichiarazione (artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972)
- dei controlli formali (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) che possono essere rateizzate:
- in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
- a prescindere dal relativo ammontare (cioè anche per importi inferiori a € 5.000, per i quali la rateizzazione è ordinariamente consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).
Dal controllo delle dichiarazioni possono essere notificati avvisi:
- “automatizzati” (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972): finalizzato alla correzione di errori materiali commessi nella loro compilazione (tempestiva effettuazione dei versamenti; errori nella liquidazione delle imposte; ecc.)
- o “formali” (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973): la verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione e della relativa documentazione, con i dati desunti dal da comunicazioni presentate da altri soggetti, ecc.
Ove si evidenzi una maggiore imposta dovuta, l’Ufficio comunica l’esito al contribuente, invitandolo a fornire chiarimenti o sanare l’irregolarità nei successivi 30 giorni, in assenza del quale avviene l’iscrizione a ruolo.
Nel caso di controllo “automatizzato”, l’avviso bonario (cd. “avviso di irregolarità”) può essere inviato anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione; in tal caso il termine per la definizione è di 90 gg. dalla notifica all’intermediario – la definizione nei 30/90 giorni permette la regolarizzazione col versamento di quanto dovuto e l’abbattimento della sanzione a 1/3 del dovuto (la sanzione del 30% viene ridotta al 10%).
Numero massimo rate | ||
Importo del debito | Fino al 2022 | Novità dal 2023 |
fino a €. 5.000 | max 8 rate trimestrali | max 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo |
oltre €. 5.000 | max 20 rate trimestrali |
La disposizione si applica a tutti i piani rateali “in corso” al 1° gennaio 2023, e cioè:
- alle rateazioni non ancora iniziate a tale data – perché la prima rata deve ancora scadere al 1° gennaio 2023;
- alle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023, le cui rate sono state regolarmente pagate e per i quali è possibile procedere alla rideterminazione delle rate dovute (da 8 a 20) per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a €. 5.000.