La detrazione compete per i lavori effettuati su tutte le unità, a prescindere dalla categoria catastale
La detrazione IRPEF/IRES del 75% spettante, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche spetta, oltre che per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio (sia in ipotesi di “edificio interamente posseduto” che nell’ipotesi di “edificio condominiale”), anche per i lavori effettuati sulle singole unità che lo compongono e in questo caso il limite massimo di spesa agevolabile per ciascuna singola unità è di 50.000 euro (al pari del tetto massimo previsto per gli edifici unifamiliari e le unità a essi assimilate, ossia le unità “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari).
Per questa detrazione, inoltre, non si applicano le regole, che riguardano la quasi generalità delle agevolazioni per interventi edilizi, sulla sua trasferibilità in caso di trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi per atto tra vivi o mortis causa.
Sono alcuni dei principali chiarimenti forniti nella circ. 26 giugno 2023 n. 17 (p. 84 ss.) dall’Agenzia delle Entrate, la quale conferma peraltro che gli interi edifici, così come le singole unità che li compongono, possono avere anche destinazione diversa da quella abitativa e, laddove posseduti da imprese, possono essere indifferentemente beni “merce”, “patrimoniali” o “strumentali”.
L’agevolazione in argomento, che si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero edilizio (c.d. “bonus casa”) di cui all’art. 16-bis del TUIR e al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 in qualità di intervento “trainato”, compete in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 solamente per interventi che presentino i requisiti di cui al DM 236/89, volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, che prevedono specifiche per i singoli ambiti (esempi: luce delle porte, altezza maniglie, tipologia e pendenze pavimenti, configurazione dei servizi igienici) per un elenco completo si rimanda al DM 236 – 14 giugno 1989.
Il riferimento della norma contenuta nell’art. 119-ter del DL 34/2020 a “edifici già esistenti” preclude, come per la generalità dei bonus edilizi, la possibilità di beneficiare del bonus anti-barriere 75% se gli interventi agevolati si inseriscono in un contesto urbanistico di “intervento di nuova costruzione”, ai sensi della lett. e) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 17/2023, inoltre, l’agevolazione riguarda tutte le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ma non compete per gli interventi di demolizione e ricostruzione anche se si qualificano come interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 (in tal senso anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 475/2022; si veda “Bonus barriere al 75% escluso con demolizione e ricostruzione” del 1° agosto 2022).