Le modifiche introdotte dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39 hanno come specifico obiettivo quello di mettere fuori gioco le c.d. “CILAS dormienti”, ossia le CILAS (ma anche gli altri titoli edilizi) depositate prima del 17 febbraio 2023 e quindi idonee a consentire la detrazione delle spese sostenute anche dopo tale data, nonostante il “blocco delle opzioni” disposto dal D.L. n. 11/2023.
La norma, infatti, riformula i casi di deroga dal divieto di cessione previsti dal citato D.L. Blocca Cessioni in relazione alle precedenti fattispecie, prevedendo che le stesse non operino con riferimento agli interventi per i quali, al 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Viene espressamente esclusa, pertanto, la “scappatoia” dell’anticipo della fattura per interventi ancora da effettuare, che era diventata ormai consuetudine negli ultimi anni (a partire dal bonus facciate e poi allargata ad altri bonus edilizi).
Un condominio ha: deliberato l’esecuzione di un intervento agevolato con il super-ecobonus il 9 gennaio 2023; presentato la CILAS il 5 febbraio 2023; sostenuto a febbraio 2024 costi per 45.000 fatturati e pagati il 18 febbraio 2024.
In tal caso, la detrazione del 70% compete per le spese 2024 con facoltà di ricorrere alla cessione del credito/sconto in fattura. Diversamente, se i lavori al 30 marzo 2024 non fossero stati ancora iniziati, l’opzione sarebbe stata preclusa anche con emissione di fattura di acconto per lavori da iniziare in data 20 marzo 2024.
Durante l’audizione in Commissione Finanze al Senato tenutasi il 10 aprile 2024, il CNDCEC ha formulato pesanti critiche alla disposizione ritenuta inadeguata, per come è stata concepita e formulata, a tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che, alla data di pubblicazione del DL in Gazzetta Ufficiale, avevano già assunto impegni vincolanti sottoscrivendo contratti di appalto con imprese e contratti d’opera con studi tecnici professionali, laddove addirittura non avevano già anche avviato, o perfino ultimato, i lavori, senza però aver ancora ricevuto o pagato fatture.
Al riguardo si auspica quindi che la norma venga emendata per giungere a formulazioni che tutelino adeguatamente famiglie e imprese che si ritrovino nelle predette condizioni. A tal fine, in luogo del riferimento all’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, andrebbe valorizzato il fatto che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sia possibile documentare la già avvenuta stipula del contratto di appalto o venga rilasciata una attestazione che a tale data i lavori erano già stati avviati, a cura di un tecnico abilitato.