Con il DM 24.11.2023 sono state definite le modalità attuative del c.d. bonus psicologo, introdotto temporaneamente dall’art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021 per il solo anno 2022 (attuato con il DM 31.5.2022) e reso strutturale dall’art. 1 co. 538 della L. 197/2022.
Il bonus:
- consiste in un contributo erogato alla persona al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in favore delle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica;
- è riconosciuto una sola volta a favore della persona, che deve essere in possesso di un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro;
- ha un importo massimo di 50 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in 1.500 euro se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro, 1.000 euro se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro, 500 euro se l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.
La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente tramite la specifica piattaforma predisposta dall’INPS.