Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 – Modelli di comunicazione approvati con DM 24.4.2024 – Presentazione tramite PEC al GSE

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Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e ricerca e sviluppo, alla luce degli obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024.

 

L’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta era stato sospeso, nelle more dell’adozione del DM, con la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19 (cfr. anche FA Q Agenzia delle Entrate 16.4.2024).

 

 

Agevolazioni interessate dai nuovi obblighi di comunicazione

 

I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:

 

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

 

Con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d’imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

 

 

Comunicazioni richieste per l’utilizzo dei crediti d’imposta

 

In sintesi, l’art. 6 del DL 39/2024 prevede che:

 

  • per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dall’1.1.2023 (1.1.2024 per il bonus ricerca e sviluppo) al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

 

 

Modelli di comunicazione approvati

 

Sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti d’imposta riguardanti:

 

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).

 

Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

 

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

 

 

Modalità di compilazione e invio delle comunicazioni

 

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE (a partire dalle ore 12:00 del 29.4.2024).

 

Come definito nei comunicati GSE 29.4.2024, ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

 

L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

 

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

 

In merito alla modalità di compilazione, è stato inoltre precisato che:

 

  • ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority;
  • i pdf da allegare alla PEC non devono essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

 

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