Conversione del Decreto Legge Aiuti: focus sull’energia

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Con il Decreto Legge (D.L. aiuti) 17/05/2022, n. 50, convertito con modificazione dalla Legge 15/07/2022, n. 91, all’articolo 2, sono state confermate le percentuali relative al credito d’imposta previste quali contributo straordinario per i maggiori costi sostenuti per l’incremento delle tariffe del gas e dell’energia. Di seguito delle tabelle riassuntive:

 

Imprese non “energivore-gasivore”
Energia elettrica – imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW Gas – tutte le imprese
Credito del 15% per il 2° trimestre 2022 Credito del 25% per il 2° trimestre 2022
Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS)
Articolo 3, D.L. 21/2022 Articolo 4 D.L. 21/2022
Codice tributo: 6963 Codice tributo: 6964

 

 

Imprese “energivore-gasivore” come definite dalla normativa
Energia elettrica Gas
Credito del 20% per il 1° trimestre 2022 Credito del 25% per il 2° trimestre 2022 Credito del 10% per il 1° trimestre 2022 Credito del 25% per il 2° trimestre 2022
Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019 Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 Se i costi del 4° trimestre 2021 sono > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS) Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019 riferiti al Mercato Infargiornaliero (MI-GAS)
Articolo 15, D.L. 4/2022 Articolo 4, D.L. 17/2022 Articolo 15.1, D.L. 4/2022 Articolo 5, D.L. 17/2022
Codice tributo: 6960 Codice tributo: 6961 Codice tributo: 6966 Codice tributo: 6962

 

 

Utilizzo dei crediti
In compensazione entro il 31/12/2022 Ceduti a terzi entro il 31/12/2022
No limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022
No limite 250.000 per il quadro RU
Non sono fiscalmente rilevanti

 

Sempre nell’art. 2, al comma 3-bis, aggiunto grazie all’intervento di Confartigianato Imprese, viene prevista per le imprese, oggetto del target per il credito d’imposta, la possibilità di richiedere i dati necessari direttamente al fornitore nel caso questo sia lo stesso del 2019. Di seguito il testo:

 

“Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del DL 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/05/2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.”

 

Viene inoltre precisato nel comma successivo che “gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis”.

 

Per info:

Matteo Visigalli – Ufficio Energia

Numero: 0437/933277

e-mail: energia@confartigianatobelluno.eu

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