Il Regolamento (UE) 2020/1149 modifica quanto previsto dal Regolamento REACH relativamente all’uso e all’immissione sul mercato di prodotti contenenti diisocianati.
Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di tali sostanze in peso avranno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione, che andranno aggiornati con cadenza quinquennale, al fine di ottenere un attestato per poter impiegare tali prodotti nelle proprie lavorazioni.
Confartigianato Belluno ha organizzato diverse date di formazione base, intermedia e avanzata: Scarica la scheda di adesione
La discriminante circa l’obbligo di attestato risiede nel contenuto di diisocianati, dato che può essere verificato sull’etichetta del prodotto o sulla relativa scheda di sicurezza:
- se inferiore allo 0,1% in peso NON è richiesto attestato;
- se superiore allo 0,1% in peso è richiesto attestato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo i prodotti contenenti tali sostanze sono:
- schiume poliuretaniche (in molti casi la percentuale in peso è inferiore a 0,1%);
- colle poliuretaniche, di frequente difenilmetano diisocianato MDI (anche in questo caso la percentuale in peso è spesso inferiore a 0,1);
- catalizzatori di molte vernici bicomponenti, sia a base poliuretanica che all’acqua;
- induritori per le colle in classe D4;
- elastomeri termoplastic;
- elastan;
- sigillanti;
- vernici poliuretaniche.
La mancata formazione verrà sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 133/2009 che disciplina le violazioni al regolamento REACH:
“Art. 14. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull’utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell’ allegato XIV al di fuori dei casi di cui all’ articolo 56 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l’utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.”