Crediti d’imposta luce e gas 3° e 4° trimestre 2022: l’utilizzo entro il 30 settembre 2023 e la remissione in bonis

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Scade il 30 settembre 2023 il termine ultimo per la compensazione con modello F24 dei crediti di imposta luce e gas relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022 e al mese di dicembre 2022. I tax credit che risulteranno ancora inutilizzati successivamente a tale data non potranno essere né compensati né richiesti a rimborso; di conseguenza, verranno irrimediabilmente persi. Per le compensazioni effettuate dopo il 16 marzo 2023 è stato necessario presentare apposita comunicazione telematica che, laddove omessa, può essere regolarizzata avvalendosi della remissione in bonis.

 

I tax credit luce e gas concessi nel corso dell’anno 2022 dai diversi Decreti “Aiuti”, al fine di supportare i contribuenti danneggiati dalla crisi energetica conseguente al conflitto in Ucraina, sono stati caratterizzati da un approccio di carattere “emergenziale” che ha generato un quadro non sempre di facile lettura.

 

Per ciascun periodo di riferimento, infatti, sono state stabiliti criteri diversi per l’accesso al beneficio, diversi codici tributo e differenti scadenze e modalità di compensazione dei crediti di imposta con modello F24.

 

Nel rinviare per eventuali approfondimenti ai numerosi precedenti contributi sull’argomento, in questa sede si evidenzia che l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta maturati con riferimento al primo e al secondo trimestre 2022 era consentito fino al 31 dicembre 2022, mentre per quanto riguarda i crediti di imposta del terzo trimestre 2022, dei mesi di ottobre e novembre 2022 e del mese di dicembre 2022, vi è tempo fino al 30 settembre 2023.

 

Quanto sopra, a condizione che entro il 16 marzo 2023 sia stata presentata, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2023/44905, un’apposita comunicazione telematica; tale comunicazione, se omessa o presentata erroneamente, può essere ancora trasmessa e regolarizzata mediante remissione in bonis, da attuarsi necessariamente prima di procedere alla presentazione di un modello F24 che esponga in compensazione i summenzionati crediti di imposta.

 

I tax credit luce e gas compensabili fino al 30 settembre 2023

 

I crediti di imposta luce e gas relativi all’anno 2022 dei quali è ancora possibile godere entro il 30 settembre 2023 sono, come si è detto in premessa, quelli relativi:

  • al terzo trimestre 2022,
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022,
  • al mese di dicembre 2022.

 

Nel dettaglio:

  • Codice 6968 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • Codice 6969 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • Codice 6970 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – Articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • Codice 6971 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • Codice 6983 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • Codice 6984 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • Codice 6985 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • Codice 6986 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • Codice 6993 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – Articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • Codice 6994 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – Articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • Codice 6995 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – Articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • Codice 6996 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – Articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dall’art. 2, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, i beneficiari dei sovra elencati crediti d’imposta, che non avevano già interamente compensato i tax credit alla data del 16 marzo 2023, sono stati chiamati a trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, in assenza della quale la compensazione è stata inibita a partire dal 17 marzo 2023.

 

La comunicazione è dovuta solo dai soggetti che non hanno interamente compensato i crediti entro il 16 marzo 2023 e, laddove omessa o presentata erroneamente, può essere ora effettuata e regolarizzata mediante “remissione in bonis” al fine di poter proseguire nelle compensazioni entro il termine ultimo di utilizzo previsto per i tax credit luce e gas, ovvero il 30 settembre 2023.

 

La comunicazione è dovuta solo in caso di mancato utilizzo integrale dei crediti di imposta entro il 16 marzo 2023, al fine di poter proseguire nella compensazione dei crediti residui, ma a dover essere comunicato non è il credito residuo a tale data, bensì la spesa di riferimento ed il corrispondente credito di imposta spettante, nella sua totalità.

 

La remissione in bonis

 

Laddove la dovuta comunicazione scadente il 16 marzo 2023 non sia stata presentata, i crediti di imposta residui non possono essere utilizzati in compensazione in data successiva, ovvero a partire dal 17 marzo 2023.

Tuttavia, con Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale comunicazione rappresenta un adempimento di carattere formale e, laddove omessa, è possibile fare ricorso alla cd. “remissione in bonisex art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

 

È possibile porre rimedio anche nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata, ma con esposizione di valori errati.

In tale ipotesi, posto che non è prevista la possibilità di inviare una comunicazione “integrativa” o “correttiva”, è necessario innanzi tutto annullare la comunicazione precedentemente inviata, per poi trasmetterne una nuova, completa in ogni sua parte.

 

Al fine di poter utilizzare i crediti residui è necessario trasmettere la comunicazione originariamente omessa o trasmessa erroneamente (previo annullamento della precedente) e regolarizzare la propria situazione mediante remissione in bonis; il tutto deve essere portato a termine prima di utilizzare il credito in compensazione.

La sanzione dovuta, ex art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è pari a 250 euro.

 

Tale somma è dovuta con riferimento alla remissione in bonis della comunicazione telematica qui in esame, e pertanto indipendentemente dal numero dei crediti di imposta interessati.

 

Il versamento (come disposto dalla Risoluzione ADE n. 58 del 11 ottobre 2022) deve essere effettuato tramite F24 ELIDE con codice tributo 8114.

 

Conclusioni

 

Per concludere, si evidenzia nuovamente che i tax credit qui in commento possono essere utilizzati non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2023.

Pertanto, la trasmissione della comunicazione telematica e la remissione in bonis devono essere effettuati in tempo utile affinché l’Agenzia possa prendere nota dell’avvenuta regolarizzazione, in assenza della quale, si ribadisce, il modello F24 che utilizza i summenzionati tax credit in compensazione viene scartato.

Di conseguenza, si consiglia di portare a termine l’intera procedura con almeno qualche giorno di anticipo rispetto a quello di addebito del modello F24.

 

Per quanto probabilmente superfluo, si evidenzia nuovamente che la comunicazione è propedeutica alla compensazione in data successiva al 16 marzo 2023, e non un obbligo.

Pertanto, laddove si intenda rinunciare al credito residuo, non è necessario porre in essere alcun adempimento.

 

Ne consegue che, prima di presentare ora per allora la comunicazione e versare la sanzione pari a 250 euro, è opportuno effettuare una valutazione di convenienza, ponendo a confronto il costo complessivo dell’operazione e l’eventuale credito che è possibile compensare entro il 30 settembre 2023.

 

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