Definizione agevolata degli atti di accertamento nel provvedimento attuativo

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La definizione agevolata delle sanzioni prevista dai commi da 179 a 185 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha trovato piena attuazione grazie al provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023.

 

In sintesi, si riporta il contenuto dell’atto dell’Agenzia delle Entrate:

 

Ambito di applicazione La definizione agevolata si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per:

 

  • accertamenti con adesione, relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023,
  • atti di accertamento con adesione relativi agli inviti (art. 5-ter del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 31 marzo 2023,
  • accertamenti con adesione relativi ad inviti al contradditorio, notificati entro il 31 marzo 2023

 

e si sostanzia nel versamento di sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge.

 

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Perfezionamento della regolarizzazione
  • La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della 1° rata entro il termine per la proposizione del ricorso;
  • le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale;
  • è esclusa la compensazione dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività);
  • in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’Ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento.
Ulteriori disposizioni e indicazioni
  • I contribuenti interessati possono definire gli atti secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente;
  • resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

 

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