I commi da 153 a 159, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura pari al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
I vantaggi della definizione agevolata riguardano anche chi sta già pagando l’avviso bonario con relativa rateazione in corso. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Proprio rispetto alle rateazioni in corso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- per individuare l’importo versato alla data del 31 dicembre 2022 da cui estrarre il residuo rispetto al quale opera la definizione agevolata, occorre considerare anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023);
- laddove il piano di rateazione sia decaduto, già alla data del 1° gennaio 2023, la definizione agevolata è esclusa, per cui si applicano le ordinarie regole in materia di accertamento e riscossione, da qui, il mancato pagamento dell’avviso bonario è seguito dall’emissione della cartella di pagamento;
- anche rispetto ai pagamenti della definizione agevolata si applicano le disposizioni ordinarie in materia di versamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997) nonché le regole in materia di lieve inadempimento (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.