Ecobonus salvo anche in caso di omesso o tardivo invio della comunicazione all’Enea

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L’omessa comunicazione all’Enea, ovvero l’invio “tardivo” (oltre il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori) della stessa, non fanno decadere dalle agevolazioni fiscali relative agli interventi per il risparmio energetico (c.d. “ecobonus” di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e ai commi da 344-347 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006). Tale conseguenza, infatti, non è espressamente prevista da alcuna norma che disciplina la materia. Lo ha statuito la Cassazione con l’ordinanza 12 luglio 2024 n. 19309, ribadendo il principio stabilito con la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024.

 

Circa la natura decadenziale dell’omessa comunicazione dell’Enea Ecobonus entro i termini previsti la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte esprimendo orientamenti:

 

  • talvolta favorevoli alla perdita della detrazione;
  • talvolta contrari, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

 

In tale secondo filone si innesta ora la pronuncia in commento nella quale la Corte rileva come l’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea “non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.

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