È stata pubblicata l’Autorizzazione Ambientale n. 65 del 27/07/2023, la quale revoca e sostituisce quanto contenuto nell’autorizzazione di carattere generale n. 17/sgra del 14/02/2012 e nei provvedimenti di proroga n°34 del 25/02/2022 e n°12 del 09/02/2023.
Innanzitutto si segnala che le ditte aderenti alla precedente autorizzazione devono ritenersi autorizzate senza l’obbligo di una nuova domanda. Dovranno tuttavia rispettare le prescrizioni introdotte dal nuovo provvedimento.
NOVITÀ
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore dell’impianto deve comunicare il quantitativo di tutte le materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati nel corso dell’anno solare precedente, espresso in scala giornaliera, mensile ed annua;
- decade l’obbligo di inviare tramite SUAP i referti dei controlli analitici periodici, mentre rimane in vigore quello di comunicare la data e l’orario delle analisi con almeno una settimana d’anticipo;
- vige l’obbligo di comunicare anche all’ULSS 1 Dolomiti le variazioni di ragione sociale o la cessazione/dismissione, anche parziale, dell’attività o la presenza di emissioni diffuse non convogliabili;
- la comunicazione di cessazione, anche parziale, deve essere accompagnata da una relazione, completa di documentazione fotografica, che descriva le modalità di dismissione degli impianti e la messa in sicurezza dello stabilimento.
Si allega testo integrale dell’Autorizzazione.
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N. 65 DEL 27/07/2023