La certificazione SOA, già acquisita o comunque richiesta dall’impresa che esegue i lavori, costituisce un requisito per le detrazioni e per i relativi utilizzi tramite sconto e cessione, relativamente a lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Tale disposizione, introdotta per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022, ha effetto dal 1° gennaio 2023 ma con un periodo transitorio fino al 30 giugno, per avere piena validità dal 1° luglio 2023.
In particolare, dal 1° gennaio 2023, ai fini della detrazione, sconto e cessione (qualora ancora possibili dopo il D.L. n. 11/2023), i lavori devono essere affidati a imprese che si trovano ad avere una di queste condizioni:
- possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
- certificazione SOA in fase di acquisizione. Si tratta di imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto documentano l’avvenuta richiesta del rilascio della certificazione SOA, che dovrà comunque essere acquisita entro il 1° luglio 2023.
L’Agenzia, con una FAQ pubblicata il 17 febbraio, ha chiarito che, nel caso di contratti stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che una delle predette condizioni sussista al 1° gennaio 2023.
In pratica, per i contratti stipulati nel corso del 2022, l’impresa al 1° gennaio 2023 deve essere in possesso della SOA o aver presentato richiesta prima di tale data. In quest’ultimo caso, se la certificazione viene acquisita entro il 30 giugno 2023 sarà possibile continuare a detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio; diversamente, le spese successive al 1° luglio non saranno più detraibili.