La conversione del Ddl di conversione in legge del decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) – contenente misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti – che termina il suo iter parlamentare senza modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera e diventa legge.
Il provvedimento conferma i sostegni per i soggetti più esposti al rincaro dei prezzi energetici e agli effetti della crisi in Ucraina, tra cui il taglio dei costi per l’energia, il riconoscimento di un bonus di 200 euro per i lavoratori, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35mila euro, contributi e garanzie per i finanziamenti alle imprese e l’incremento dei crediti d’imposta per investimenti e formazione 4.0.
Tra le novità, introdotte in sede di conversione in legge del decreto, regole più flessibili per i piani di dilazione delle cartelle esattoriali e per la cessione dei bonus edilizi.
A seguire, una sintesi del provvedimento, con le novità apportate in sede di conversione in legge.
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA e GAS
Art. 1
La misura è stata estesa al terzo trimestre 2022. Possono usufruirne i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007 .
In sede di conversione in legge sono state introdotte le seguenti disposizioni, qui confluite dal D.L. 30 giugno 2022, n. 80, che viene contestualmente abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.
Fermo restando il valore soglia dell’ISEE previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell’anno 2022, in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall’emissione della fattura medesima.
L’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), al fine di informare i cittadini sulle modalità per l’attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l’indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
SETTORE ELETTRICO – AZZERAMENTO degli ONERI GENERALI
Art. 1-ter
La norma impone ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di annullare, per il terzo trimestre del 2022:
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Norma introdotta in sede di conversione in legge e qui confluita dal D.L. 30 giugno 2022, n. 80, che viene contestualmente abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.
GAS – RIDUZIONE dell’IVA e degli ONERI GENERALI
Art. 1-quater
Iva
Sono soggette all’aliquota Iva del 5% le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Consumi stimati
Se tali somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Oneri generali di sistema
ARERA dovrà:
- mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022;
- ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
Norme introdotte in sede di conversione in legge e qui confluite dal D.L. 30 giugno 2022, n. 80, che viene contestualmente abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.
ENERGIA ELETTRICA – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 2
- Passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (art. 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, viene disposto che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
GAS NATURALE – CREDITO d’IMPOSTA
Artt. 2 e 4
- Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (art. 4 D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, viene disposto che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17; art. 5, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
- Fissato al 10 per cento il credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (a tal fine è stato inserito l’art. 15.1 all’interno del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25). Il credito d’imposta:
- può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del testo Unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del medesimo Testo Unico oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
AUTOTRASPORTATORI – CREDITO d’IMPOSTA
Art. 3
Il decreto-legge ha introdotto un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute – al netto dell’Iva – nel I trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. In particolare:
- possono usufruire della misura le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise);
- il credito d’imposta – che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie;
- il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, sempreché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
La misura è applicabile nel rispetto della normativa Ue in materia di aiuti di Stato.
IMPRESE di TRASPORTO PASSEGGERI con AUTOBUS – INCENTIVI
Art. 3
Autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Le modalità di attuazione saranno stabilite on decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
BONUS EDILIZI – EDIFICI UNIFAMILIARI
Art. 14
La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo): a tal fine è stato sostituito il secondo periodo dell’art. 119, comma 8-bis , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
BONUS EDILIZI – CESSIONI – BANCHE
Art. 14
Nell’ambito della disciplina del Superbonus, si prevede che è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1 , lettera a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (novità introdotta in sede di conversione), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (in tal senso viene modificato l’art. 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
Le disposizioni, come modificate in sede di conversione in legge, si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Disciplina transitoria
Secondo quanto disposto in via transitoria dal presente decreto, le predette disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
GARANZIE alle IMPRESE
Art. 15
Prevista la possibilità per SACE S.p.A. di rilasciare garanzie, sino al 31 dicembre 2022, a favore di banche ed istituti finanziari a fronte della concessione di finanziamenti a favore delle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina.
Introdotte inoltre misure a favore delle Pmi agricole e della pesca e dell’acquacoltura che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime.
DILAZIONI di PAGAMENTO
Art. 15-bis
In materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato disposto quanto segue:
- l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E’ possibile presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro;
- in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate – in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
- la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
PMI – CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO per CRISI UCRAINA
Art. 18
Istituito per l’anno 2022 un Fondo di 130 milioni di euro finalizzato a ristorare, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, le ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. Imprese beneficiarie
Destinatarie del Fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
Misura del contributo
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata nelle seguenti misure:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
I predetti contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modifiche.
Le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
CREDITI verso la P.A. – COMPENSAZIONE
Art. 20-ter
Ai sensi dell’art. 28-quater, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Tale possibilità viene ora estesa anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali (introdotta in sede di conversione in legge).
Tali disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
TAX CREDIT “BENI STRUMENTALI”
Art. 21
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 1058 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) è aumentata dal 20 al 50%.
TAX CREDIT “FORMAZIONE 4.0”
Art. 22
Le aliquote del credito d’imposta previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 211, (legge di Bilancio 2020) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese). Ciò sempreché le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
CONTRIBUTI per la PARTECIPAZIONE a MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI
Art. 25-bis
Alle imprese con sede operativa in Italia che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
In particolare:
- il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere chiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui sopra;
- il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione in via telematica di una richiesta, attraverso un’apposita piattaforma.
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
BONUS LAVORATORI e PENSIONATI – PROFESSIONISTI
Art. 31
Previsto il riconoscimento di un’indennità «una tantum» pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.
Autonomi e professionisti
In particolare, è istituito un Fondo per finanziare un’indennità «una tantum» per i lavoratori autonomi e i professionisti (la misura al momento non è ancora stata definita) per l’anno 2022 a favore di:
- lavoratori autonomi;
- professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Requisiti
- Non aver fruito dell’indennità prevista dal presente decreto per le altre categorie di lavoratori e ai pensionati.
- Aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà stabilito con apposito decreto.
La misura sarà regolamentata con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
Art. 35
Istituito un fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60.
Beneficiari
Il buono può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro.
Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
La misura sarà regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
TRASPORTO di PERSONE per FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE
Art. 36-bis
L’art. 10, comma 1 , n. 14), del D.P.R. n. 633/1972, e la tabella A , parte II-bis, n. 1-ter), e parte III, n. 127-novies), allegata al medesimo D.P.R., si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, semprechè le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.
Tale interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Norma introdotta in sede di conversione in legge.
Per info: Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale
e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu
numero: 0437/933230