Il “ravvedimento operoso” dei contributi INPS

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D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

 

La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi previdenziali.

 

La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

 

Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

 

In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.

 

INPS ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore” (https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU), che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.

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