Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.
La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio, l’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. n. 87/2024, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.
Un’altra novità introdotta dal decreto è in tema di cumulo giuridico; è possibile applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.
Attualmente e fino al prossimo 1° settembre le due strade restano separate.
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:
“2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate”.
Si propone uno schema di sintesi di calcolo delle sanzioni dal 1° settembre 2024:
Violazioni commesse | Sanzioni con ravvedimento | Fattispecie | |
FINO AL 31/08/2024 | DAL 01/09/2024 | ||
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardivi versamenti | |
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni | |
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni | |
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Assorbito dal punto precedente | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni |
– | Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/6 del minimo | Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise |
Ravv.to dopo il PVC | Assorbito dal punto successivo | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione |