Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 – il 16 cade di domenica – (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.
Per il periodo d’imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di sabato.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
- e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
Sirio Dal Farra
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