Dal 30 dicembre 2023 sono state inserite rilevanti modifiche alla disciplina del bonus barriere 75% con riguardo, in particolare, alle tipologie di interventi agevolati, alle modalità di pagamento ed alle opzioni di cessione/sconto.
La detrazione del 75% spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale.
Come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, quindi, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” e devono dunque avere per oggetto “edifici esistenti” e che l’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell’IMU, ove dovuta.
Come avviene per le altre agevolazioni destinate agli interventi edilizi, si ritiene che debbano rimanere esclusi gli edifici iscritti in catasto nella categoria “F/3”, la quale designa i “fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione”.
Per l’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’agevolazione non spetta se sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientrano fra quelli di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d), comma art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, inoltre, spetta:
- ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”;
- a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale;
- alle associazioni di promozione sociale (APS) per gli interventi su edifici censiti nella categoria “C/4” consistenti nel rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici e in interventi mirati a garantire l’accessibilità alla sala polivalente a persone con ridotta mobilità.
Inoltre, fino 30 dicembre 2023, ovvero prima dell’emanazione del provvedimento oggetto di questo contributo, la detrazione del 75% spettava per tutti gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, compresi, ad esempio, quelli di sostituzione degli infissi, di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Con decorrenza, invece, dal 30 dicembre 2023, invece, l’art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha stabilito che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici già esistenti devono riguardare esclusivamente le scale, le rampe, gli ascensori, i servoscala e le piattaforme elevatrici.
Di conseguenza, da detta data, la detrazione maggiorata del 75% non spetta per le spese per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
L’art. 3 del provvedimento, quindi, è intervenuto in modo pesante sulla detrazione destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche del 75%, limitandone il perimetro applicativo in quanto gli interventi che hanno accesso all’agevolazione sono limitati ai “lavori aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici” per le spese documentate fino al 31 dicembre 2025.
Dall’agevolazione del 75%, destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche, restano fuori, quindi e a mero titolo esemplificativo, gli interventi per la sostituzione di infissi, pavimenti e servizi igienici con l’ulteriore aggravio che il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione.
Inoltre, il pagamento delle spese agevolate deve avvenire con pagamento mediante il noto bonifico parlante e le disposizioni prevedono, in aggiunta, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 le opzioni per la cessione del credito saranno consentite esclusivamente per gli interventi di questo tipo ma se eseguiti esclusivamente sulle parti comuni dei condomini con uso abitativo o dalle persone fisiche con redditi inferiori a 15 mila euro; il requisito reddituale non è richiesto, però, se nel nucleo familiare del contribuente che fruisce dell’agevolazione è presente un soggetto con disabilità accertata.
Si tratta, quindi, di un intervento importante destinato non solo alla limitazione della tipologia di interventi potenzialmente destinatari della detrazione del 75% ma anche destinato ad estendere il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo con l’unica eccezione delle tassative situazioni riferibili alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali al 29 dicembre 2023 (data antecedente a quella di entrata in vigore del provvedimento in commento) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, e in presenza di interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Si interviene anche limitando al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni (sconto in fattura/cessione del credito).
Pertanto non sarà più ammesso esercitare dette opzioni, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.
Si salvaguardano i contribuenti in capo ai quali, come indicato nella relazione illustrativa “si può ritenere che sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’applicazione delle norme previgenti nelle materie modificate”, vale a dire nel campo dell’agevolazione e dell’opzione per la cessione dei credito o per lo sconto in fattura.
I relativi interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del Decreto-Legge, si verificano le seguenti circostanze:
- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sono ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Infine, si prevede che le disposizioni che restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione, si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (30 dicembre 2023).