L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.
Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2022 il 20 agosto cade di sabato e quindi l’ultimo giorno diventa il 22 agosto 2022.
Per info:
Ufficio fiscale – Sirio Dal Farra
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