Con un emendamento in sede di conversione in Legge del così detto “Decreto Fiscale” (DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella Legge del 17 dicembre 2021, n. 215), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di questa tipologia lavorativa, dal primo dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà a breve ad aggiornare gli applicativi in uso, per consentire una semplificazione degli adempimenti.
Con la nota dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che, nelle more, la comunicazione andrà effettuata a uno specifico indirizzo messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale (per Belluno: ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it).
La comunicazione dovrà avere, anche nel corpo del testo senza la necessità di inserire allegati, i seguenti contenuti minimi, senza i quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– Dati del committente e del prestatore;
– Luogo della prestazione;
– Sintetica descrizione dell’attività;
– Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio
– Compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Sarà possibile anche annullare una comunicazione già trasmessa o modificare i dati indicati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio o il luogo non inficeranno la validità della comunicazione.
In caso di violazione degli obblighi, è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione preventiva oppure laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo indicato senza che si sia provveduto a inviarne una nuova.