Le novità del Decreto Fiscale

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È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l’introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell’imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

  • ESTEROMETRO – La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)  ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. La soppressione dell’esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.
  • DATI SISTEMA TS – È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  • IMPOSTA DI BOLLO – I soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata; l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).
  • IMU ABITAZIONE PRINCIPALE – Ai fini IMU e dell’individuazione dell’abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

 

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

  • Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:

– dei carichi affidati all’agente della riscossione (Rottamazione-ter);

– dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea;

– della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;

– dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.

Al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni.

  • Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell’applicazione degli interessi di mora e dell’espropriazione forzata (artt. 30 e 50, comma , D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.
  • Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

  1. a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  2. b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte

I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all’art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu

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