Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

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La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 – S.O. n. 49 – del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la riforma dell’IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell’IRAP, la proroga sostanziale delle detrazioni edilizie e dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

  • IRPEF – La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:

23% per redditi fino a 15.000 euro

25% per redditi fino a 28.000 euro

35% per redditi fino a 50.000 euro e

43% per redditi oltre 50.000 euro.

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

  • IRAP – A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
  • COMPENSAZIONE CREDITI – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
  • SUPERBONUS 110% – Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • VISTO DI CONFORMITÀ – Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA – Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020,anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS – Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
  • BONUS MOBILI – Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
  • BONUS FACCIATE – Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.

Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu

Qui le slide del webinar bonus e superbonus di Confartigianato Nazionale:
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