Al ricorrere di specifiche condizioni anche l’energia derivante da un impianto fotovoltaico deve essere indicata in sede di dichiarazione dei redditi. Di seguito approfondiamo insieme la rilevanza fiscale di tale fattispecie con riferimento ai contribuenti persone fisiche, ai fini della corretta indicazione dei modelli redditi 2024.
Fattispecie | Rilevanza ai fini fiscali |
Conto energia | I contribuenti titolari solo di convenzione in Conto Energia non devono dichiarare gli importi ricevuti trattandosi di incentivo e non di un ricavo |
Scambio sul posto e liquidazione delle eccedenze |
Qualora ci si avvalga della procedura dello “scambio sul posto”, i pagamenti sono di due tipologie:
1. contributo in conto scambio: si tratta di un rimborso parziale delle bollette elettriche, non rilevante ai fini fiscali per gli utenti privati; 2. l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno da richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE), da tassare come redditi diversi ex art. 67 TUIR.
La base imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e i costi specificatamente sostenuti per ottenerli. Il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico, tuttavia, non può essere considerato come specificatamente inerente alla produzione del suddetto reddito ex art. 71, comma 2, del TUIR. L’impianto fotovoltaico, infatti, è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente (uso domestico di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc.) e solo marginalmente produce reddito imponibile. |
Ritiro dedicato |
Secondo quanto chiarito dal GSE con una FAQ pubblicata nel proprio sito internet, il Ritiro Dedicato:
Coerentemente, anche il RID va dichiarato in dichiarazione dei redditi. |