Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la così detta “Legge di Bilancio” recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Mai come quest’anno, molteplici sono le novità per il mondo del lavoro, ma una delle più importanti riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali.
Inseguendo una finalità universalistica del sostegno al reddito in costanza di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele sono estese anche ai lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e di ricerca).
L’accesso agli ammortizzatori è anche più semplice: infatti, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori dovranno possedere alla data di presentazione della domanda è ridotta da 90 a 30 giorni.
Accanto a queste disposizioni introdotte nell’ambito dei principi generali, si individuano poi quelle dedicate ai singoli istituti, in primo luogo, l’estensione delle tutele a tutti i datori di lavoro soggetti ai Fondi di solidarietà bilaterali anche a carattere alternativo o territoriale intersettoriale a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.
La conferma della centralità dei Fondi come FSBA, è rimarcata anche dalla precisazione sulla natura obbligatoria della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Un’altra importante novità riguarda infine i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale (FIS).
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, quindi, l’assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto per una durata massima di:
– 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
– 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti