Introdotti appositi campi al rigo RR2 e il rigo RR9 per indicare il contributo oggetto di esonero
Per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, il quadro RR del modello REDDITI PF 2022 contiene nuovi campi in cui indicare l’importo oggetto di esonero contributivo parziale ex art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020, disciplinato dal DM del 17 maggio 2021.
A seguito dell’aggiornamento del 22 aprile scorso, le istruzioni alla compilazione del quadro precisano che, quest’anno, quanto riconosciuto a titolo di esonero (così come comunicato dall’INPS sul cassetto previdenziale) è portato in riduzione dell’importo a debito in sede di versamento dei contributi tramite modello F24.
Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, l’esonero si applicava sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. In sostanza, erano comprese nell’esonero la 1°, 2° e 3° rata dei contributi fissi sul reddito minimale. Per i commercianti non obbligati al contributo sul reddito minimale (affittacamere o produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo), invece, l’esonero si applicava sui contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (art. 2 commi 2 e 3 del DM 17 maggio 2021 e circ. INPS n. 124/2021, § 4.1). L’esonero trovava applicazione nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun iscritto.
Le istruzioni al quadro RR, sezione I, precisano che i contributi dovuti, determinati applicando al reddito minimale e a quello eccedente le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza, devono essere riportati, rispettivamente, nelle colonne 11 e 25 “al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero”. La quota di contributi previdenziali oggetto di esonero è riportata nella colonna 23 (per artigiani e commercianti che non hanno versato le rate sui contributi minimi), oppure nella colonna 37 (per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) del rigo RR2/RR3.
La sezione I del quadro RR è quindi strutturata in modo tale che l’importo a debito che si evidenzia nelle colonne 16 (contributo a debito sul reddito minimale) o 29 (contributo a debito sul reddito che eccede il minimale) di tali righi non tiene conto della quota di contributi che, per effetto dell’esonero parziale, non è stata versata, né residua a debito in capo all’iscritto. Come precisato nelle istruzioni, tale importo a debito sarà diminuito di quanto concesso a titolo di esonero in sede di versamento dei contributi.
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’esonero aveva ad oggetto i contributi dovuti a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (art. 2 comma 3 del DM 17 maggio 2021), sempre nel limite massimo di 3.000 euro. La circ. INPS n. 124/2021 (§ 4.3) aveva inoltre chiarito che:
– l’esonero interessava i contributi calcolati con aliquota complessiva pari al 24%, se l’iscritto era soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, o al 25,98%, se privo di altra forma di previdenza obbligatoria;
– il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta era quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, del modello REDDITI PF 2021 esposto con il codice “11”;
– erano esclusi dal beneficio i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
Nell’ambito del quadro RR, sezione II, del modello REDDITI PF 2022, l’utilizzo della disposizione agevolativa deve essere segnalata barrando la colonna 1 del nuovo rigo RR9 ed indicando il contributo oggetto di esonero in casella
Analogamente a quanto indicato con riferimento agli artigiani e ai commercianti, il contributo a debito che si evidenzia al rigo RR7 non tiene conto della quota di contributi oggetto dell’esonero parziale. Peraltro, tra gli acconti (del rigo RR6 colonna 3) vanno indicati esclusivamente gli importi versati con il modello F24 per il periodo di imposta 2021. Anche in questo caso, l’effettivo importo a debito è determinato in sede di versamento sottraendo all’importo del rigo RR7 quanto riconosciuto a titolo di esonero.
Per info:
Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale
e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu
numero: 0437/933230