Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24

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La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94 e 95, Legge n. 213/2023) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:

 

  • l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail;

 

  • l’esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia delle Entrate può:
    • sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, L. n. 223/2006);
    • comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (art. 37, comma 49-quater, D. L. n. 223/2006);

 

  • l’obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).

 

 

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. In particolare, la circolare ha chiarito che la novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

 

La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.

 

Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

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