La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l’obbligo di pubblicazione online di aiuti e contributi percepiti; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma l’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.
Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese. Per le imprese l’obbligo di trasparenza è differenziato:
- è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
- invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l’inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell’anno non superino complessivamente l’importo di 10.000 euro.
L’indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.
Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi la Nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime). Sembrerebbe pertanto esclusa l’obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.
Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.
L’importo della sanzione è pari all’1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all’obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l’ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.
Sirio Dal Farra
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