Nell’ambito del DL n. 41/2021. c.d. “Decreto Sostegni”, il Legislatore con l’art. 6, comma 5, ha previsto l’esonero dal versamento del canone di abbonamento speciale RAI per il 2021 a favore dei seguenti soggetti:
– strutture ricettive (alberghi, residence, villaggi-albergo, ecc.);
– strutture di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici / aperti al pubblico (bar, ristoranti, ecc.);
comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
In base a quanto disposto dal comma 6 del citato art. 6, nel caso in cui entro il 22.3.2021 (data di entrata in vigore del citato DL n. 41/2021) sia stato pagato il canone, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione corrispondente a quanto pagato.
Di conseguenza se per il 2021 il canone è stato pagato, il versamento effettuato entro il 22.3.2021 può essere recuperato in compensazione mediante il mod. F24.
Al fine dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta nel mod. F24, da presentare utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), va riportato il seguente codice tributo, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 25.1.2022, n. 6/E.
6958 CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Va evidenziato che:
– il codice tributo va indicato nella colonna “importi a credito compensati” del mod. F24. Nel caso in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione il codice tributo va indicato nella colonna “importi a debito versati”;
– nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito, ossia “2021”.