Il ravvedimento operoso speciale prevede:
- la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- la possibilità di versamento rateale (con 8 rate trimestrali di pari importo);
- che non operino gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997, in quanto applicato in via autonoma dal contribuente.
Esso è circoscritto a determinate casistiche:
- violazioni sulle dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021
- su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Presuppone:
- la rimozione della violazione entro il 31 marzo 2023;
- dato che la rimozione della violazione avviene su iniziativa del contribuente, non sembra emerga la necessità di comunicare il ravvedimento all’ufficio – vedremo i provvedimenti futuri cosa stabiliranno nel merito;
- il versamento dell’imposta, interessi legali, sanzioni con una riduzione a 1/18 del minimo o della prima rata entro il 31 marzo 2023. Non è possibile operare il c.d. “ravvedimento parziale e frazionato”, disciplinato dall’art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997: la violazione va sanata per la totalità.
Spesso è necessario comunicare quali irregolarità si vanno a sanare all’Ufficio con il ravvedimento speciale. Si pensi ad esempio a un contribuente, che, ricevuto il PVC, intenda ravvedere solo alcuni dei rilievi mossi. Se l’ente impositore è consapevole di questo, il successivo accertamento potrà essere emesso con riferimento alle violazioni non ravvedute.
Così il ravvedimento a seguito di controllo formale della dichiarazione: se si ravvedono solo alcuni rilievi contenuti nella richiesta di chiarimenti, l’avviso bonario verrà emesso per i residui.
Ravvedimenti già effettuati – I ravvedimenti eventualmente già eseguiti al 1° gennaio 2023 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.