Con la risposta all’istanza di interpello 6 maggio 2022, n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere in caso di malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (come ad esempio la singola cassa collegata a un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE.
In particolare:
- nella situazione indicata, l’impianto dev’essere posto nello stato “Fuori Servizio”, secondo le modalità illustrate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017;
- la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione fiscale o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della citata procedura di emergenza. Restano comunque fermi gli obblighi previsti dalla normativa, quali la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato;
- la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;
- qualora siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra e versata correttamente l’imposta, non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6, comma 2-bis, 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.