Come comunicato dall’Inps con il Messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 , a decorrere dal 29 novembre 2021, saranno resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi concessi a seguito delle istanze di esonero contributivo presentate dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, ai sensi dell’art. 1 , commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, accolte con esito parziale o totale.
Al riguardo, con il Messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti precisando che:
• i soggetti interessati devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il DURC;
• la verifica deve essere effettuata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021: la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021;
• gli importi relativi allo sgravio si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi;
• in caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021;
• in caso di comunicazione di reiezione della domanda, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.
L’Inps ha infine specificato, con riferimento alle posizioni di artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che l’esonero riguarda solo la contribuzione con scadenza ordinaria di versamento nel 2021. Gli importi riferiti ad annualità precedenti non versati saranno oggetto di invito a regolarizzare dopo la comunicazione di accoglimento dell’esonero.
Sirio Dal Farra
Sportello Fiscale
0437 933230
fiscale@confartigianatobelluno.eu