Rottamazione-quater: in caso di decadenza si può richiedere una nuova rateazione

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In merito alle conseguenze legate all’omesso o carente pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione – quater (art. 1, c. 231-253, della L. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023), l’Agenzia conferma l’interpretazione in base alla quale, in caso di decadenza dalla sanatoria, per lo stesso debito oggetto di domanda di rottamazione, è possibile richiedere una rateazione “ordinaria” ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Infatti, l’art. 1, comma 244 della manovra 2023, prevede che:

 

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Al contrario delle precedenti rottamazioni, nulla è previsto in merito alla richiesta di un piano di rateazione ordinaria per i carichi rispetto ai quali è intervenuta la decadenza della sanatoria.

 

Non è chiaro se si è trattato di pura dimenticanza o di bontà del legislatore.

 

A ogni modo, l’Agenzia delle Entrate conferma che, diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” (cfr. art. 6, comma 4, del D.L. n. 193/2016, art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b), del D.L. n. 119/2018) e al “saldo e stralcio” previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 198, della Legge n. 145/2018), nell’art. 1, comma 231 ss., della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

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