– al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
– al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per natura” (artt. 73 comma 1 lett.e) e 74 comma 4 del DPR 633/72);
– alla dichiarazione IVA relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per opzione” (art.7 del DPR 542/99).L’acconto IVA non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (art. 6 comma 4 della L. 405/90). A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) oppure all’ultimo trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).
Considerata la possibilità di applicare il metodo più favorevole di determinazione dell’acconto IVA, sono esonerati “di fatto” da tale versamento, per esempio, coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 oppure che prevedono di evidenziare un credito IVA nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione IVA per detto anno (C.M.n.52/91).
I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto IVA 2021 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:
-il metodo storico (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili),maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione IVA per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017);
per il quarto trimestre 2020(contribuenti trimestrali”per natura”) o in base alla dichiarazione IVA per l’anno 2020 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
– il metodo previsionale (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2021(contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in sede di dichiarazione IVA per il 2021 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
-il metodo effettivo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l’acconto IVA tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell’TVA relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).
Sirio Dal Farra
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