Sicurezza sul lavoro: nuove indicazioni dall’Ispettorato

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 4/2021 ha illustrato varie circostanze che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale, tra cui figurano non solo la mancata elaborazione del documento di valutazioni rischi, ma anche una serie di violazioni sull’utilizzo di attrezzature e dispositivi di sicurezze. Tali indicazioni fanno seguito alla circolare n. 3 del 9 novembre u.s. con la quale l’INL aveva fornito prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal d.l. 146/2021 al Testo Unico Sicurezza Lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate, ma è sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I del TUSL per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione. Al riguardo l’Ispettorato chiarisce che per le violazioni di cui all’Allegato I “la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo”.

Oltre a violazioni che espongono a rischi di carattere generale (come ad es. la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di Emergenza ed evacuazione, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e la mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza POS), tra i diversi casi presi in esame nella circolare che fanno scattare la sospensione dell’attività di impresa, alcuni riguardano da vicino il comparto delle costruzioni.

Cadute dall’alto: si procede con il fermo esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

Protezioni verso il vuoto: la sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Armature di sostegno: la sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

Linee elettriche
: si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Conduttori nudi in tensione: si sospende in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Protezione contro i contatti elettrici: ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: l’attività viene sospesa allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

L’INL precisa, infine, che la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’Allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

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