Sismabonus acquisti escluso per gli immobili realizzati a seguito di ristrutturazione dell’edificio non demolito

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L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, prevede una detrazione per l’acquisto di immobili su cui siano stati effettuati interventi edilizi, mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

 

Tali interventi possono anche comportare una variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle norme urbanistiche che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Per effetto del richiamo, contenuto nel citato comma 1-septies, al comma 1-quater, del medesimo art. 16, che a sua volta richiama i commi 1-bis e 1-ter, l’agevolazione in esame è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dall’art. 1, comma 37, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con decorrenza dal 1° gennaio 2022).

 

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 423, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame:

 

  1. spetta in relazione ai soli acquisti delle unità immobiliari realizzate previa demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, mentre non vi possono accedere gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in seguito alla ristrutturazione o al risanamento dell’edificio non demolito. Anche in quest’ultimo caso, peraltro, potrebbero sussistere i presupposti richiesti per accedere alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR;
  2. è subordinata al preventivo deposito dell’asseverazione, entro la data del rogito, presso il competente ente locale, nel presupposto che l’acquisto sia stato effettuato da un’impresa di costruzione. Sotto questo profilo, l’Agenzia ha inoltre puntualizzato che l’impresa venditrice può anche avvalersi di imprese terze per l’effettiva esecuzione dell’opera a condizione che, almeno in via astratta, possa dimostrare di essere un’impresa di costruzione/ristrutturazione, sulla base del codice ATECO utilizzato (41.20) o dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo (Risposte 24 marzo 2020, n. 93 e 10 maggio 2021, n. 320).

 

Per info:
Sirio Dal Farra – Ufficio fiscale
Numero: 0437/933230
E-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

 

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