COS’E’ IL REGIME FORFETTARIO
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. In sintesi, il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia: garantisce un’aliquota del 15% sull’imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività.
Nonostante le numerose semplificazioni fiscali e contabili che prevede, questo regime impone anche degli adempimenti, tra cui l’obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfettario, entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
REQUISITI
Per accedere al regime forfettario si devono rispettare solo un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi.
Requisito soggettivo
può accedere al regime forfettario solo una persona fisica che eserciti attività d’impresa, di arte o professione (ditta individuale o libero professionista). Società e associazioni professionali, invece, sono escluse.
Requisiti oggettivi
Il primo requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi dell’attività, l’insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 € annui. Se, ad esempio, nel corso del 2025 si supera questa soglia, nel 2026 si dovrà adottare il regime ordinario (o semplificato). Per determinare entrambi i limiti-soglia non rileva l’importo “fatturato”, quindi l’importo totale delle fatture emesse, ma gli incassi effettivi. Rilevano, quindi, anche gli incassi avvenuti nel corso del 2024 a fronte di fatture emesse nel corso del 2023 (si pensi alle fatture emesse nel corso del mese di dicembre 2023 da parte di un agente/rappresentante di commercio per provvigioni nei confronti della propria casa mandante). Specularmente, per il 2024 non rilevano le fatture emesse nel 2024 che verranno incassate nel 2025.
Il secondo requisito oggettivo per l’accesso al forfettario è stato reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 €.
Sintesi
Requisito | Descrizione |
Requisito soggettivo | Essere una persona fisica che esercita un’attività d’impresa, di arte o professione. |
Limite di ricavi o compensi | 85.000 € |
Spese per personale dipendente o per lavoro accessorio | 20.000 € |
Costo complessivo dei beni strumentali | Nessun limite |
CAUSE DI ESCLUSIONE
Ricavi o compensi superiori al limite
La legge di bilancio 2023 stabilisce che:
- Se si supera il limite di 85.000 €, ma non si va oltre i 100.000€, si rimane comunque nel regime forfettario nell’anno corrente, ma l‘anno successivo, invece, non si potrà aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma si dovrà adottare il regime ordinario.
- se si superi la soglia dei 100.000 €, invece, si esce immediatamente dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.
Se si tornerà a rispettare I requisiti prescritti, si potrà rientrare nel regime agevolato dopo due anni.
Altre cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
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- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami;
- i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non si risiede in Italia, si può accedere al forfettario se:
- si risiede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
- e se si producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 35.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 ) aumenta la soglia di redditi di lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell’accesso al regime forfettario. Per il 2025, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il limite previsto è innalzato da 30.000 a 35.000 euro.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia rilevano:
Art. 49 TUIR | Redditi di lavoro dipendente:
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Art. 50 TUIR | Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
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La nuova soglia permetterà un allargamento della platea dei contribuenti che possono beneficiare del regime di favore. Ad esempio, un contribuente già titolare di posizione in regime forfettario nel 2024, potrà mantenere il regime agevolato nel 2025 anche nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2024 siano superiori a 30.000 euro, purché inferiori a 35.000 euro.
AGEVOLAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO
La principale agevolazione del regime forfettario è collegata all’aliquota agevolata per la determinazione delle imposte:
- L’imposta è calcolata sul totale dei ricavi incassati nell’anno ridotti, però, di una specifica percentuale di abbattimento legata al codice attività effettivamente svolto.
- L’aliquota ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività, ma solo in alcuni casi
- L’aliquota sostituiva al 15% si applica invece per tutti gli altri casi.
Attenzione però, a differenza di altri regimi, questo sistema non permette di dedurre dal reddito le spese sostenute per svolgere la tua attività, né è possibile utilizzare altre detrazioni di carattere fiscale per ridurre il reddito prodotto nel regime forfettario.
Altre agevolazioni sono:
- non si addebita l’IVA in fattura ai clienti, né si detrae l’imposta assolta sugli acquisti. Quando si stabilisce il prezzo per una prestazione, non si dovrà aggiungere l’IVA, come invece deve fare chi è in regime ordinario;
- esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e di presentazione della relativa dichiarazione annuale. La gestione del forfettario è più snella e, quindi, economica di quella del regime ordinario;
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
- esclusione dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
Si tratta di una sorta di autoverifica della propria adeguatezza alle regole del fisco che si sostituisce, dal 2019, agli studi di settore.
- Esclusione dall’obbligo del sostituto d’imposta di operare le ritenute alla fonte;
- Non si è soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi e compensi. Si deve però segnalare la cosa. Nelle fatture, oltre alla dicitura sull’esenzione IVA, si deve inserire anche una dichiarazione del tipo:
“operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
- Riduzione contribuzione INPS: La Legge n. 208/2015 ha stabilito che, a partire dal 2016, l’agevolazione contributiva per chi ne ha i requisiti, consiste in una riduzione del 35% della somma dovuta ai fini previdenziali. La Legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva per i nuovi forfetari. Il comma 186 della Legge n. 207/2024, inserito dalla Camera dei deputati, introduce, per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%. Tale riduzione contributiva:
- è attribuita per 36 mesi;
- è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario;
- è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote;
FATTURA SEMPLIFICATA E REGIME FORFETTARIO
Dal 1° gennaio 2025, i soggetti in regime forfettario, possono emettere fattura semplificata, senza tetto massimo di importo (prima il limite era di 400€, che rimane per i contribuenti non forfettari). Come stabilito dal Decreto Legislativo di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, modificata dalla direttiva 2020/285.
La fattura semplificata ha una valenza legale e fiscale esattamente uguale a quella ordinaria. La sua caratteristica è che si tratta di un documento decisamente più semplice da compilare, richiede meno informazioni obbligatorie ed è basata sul formato standard documentale XML.
La fattura semplificata non può essere utilizzata per:
- le cessioni intracomunitarie;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 e 9 dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/72) effettuate verso un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, dove è dovuta l’imposta.
Come compilare una fattura semplificata
Per emettere una fattura semplificata, bisogna inserire le informazioni stabilite dall’art. 21 bis del D.P.R. 633/1972:
- data di emissione;
- numero progressivo per identificarla univocamente;
- ditta denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio e partita IVA del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi oggetto di cessione;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- nel caso la fattura semplificata sia emessa per rettificare una precedente fattura, sarà necessario inoltre inserire i riferimenti per individuare le fatture da modificare.
OBBLIGHI DEL REGIME FORFETTARIO
In aggiunta alle numerose agevolazioni del regime forfettario si segnalano anche obblighi:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- obbligo di fatturazione elettronica.
Il soggetto in regime forfettario, deve emettere fattura ma senza aggiungere l’IVA all’importo richiesto al cliente. Perché il documento sia in regola, però, deve essere riportata la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
Sulle fatture elettroniche va indicata anche la marca da bollo da 2€ quando l’importo è superiore ad euro 77,47.