Il comma 3-sexies del D.L.11/2023, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, modifica l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi il comma 8-quinquies.
Le norme introdotte consentono al contribuente:
- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
- e relative agli interventi legati al superbonus,
di optare per:
- il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo,
- a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione è:
- irrevocabile
- ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.
Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Se verrà indicata, significa che non si opta per la diluizione in 10 anni ma per la fruizione ordinaria in 4.
Si ricorda che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 (termine di cui si dispone la proroga al 31 marzo 2023 , nel corso dell’esame in sede di conversione in legge del D.L. 11/2023) e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (4 quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 3 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.