Superbonus: Contratti collettivi da indicare in fattura

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In sede di conversione del Decreto Legge. n. 21/2022, concernente il contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina, sono state introdotte nuove misure in materia di Superbonus e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi alle detrazioni edilizie o per lo sconto sul corrispettivo. In particolare la norma subordina il riconoscimento delle agevolazioni edilizie per i lavori edili

  • rientranti nell’Allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro,
  • avviati successivamente al 27 maggio 2022,

all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quindi, dal 27 maggio p.v., i soggetti interessati dovranno inserire nei contratti di affidamento dei lavori e nelle relative fatture un riferimento al Ccnl applicato.

Le misure di beneficio oggetto della condizione in esame sono le seguenti:

  • il Superbonus del 110 per cento, costituito da una detrazione dall’imposta sui redditi, pari a tale misura percentuale ed applicata con riferimento ad alcune tipologie di spese (documentate e a carico del medesimo contribuente);
  • la detrazione dall’imposta sui redditi per gli interventi intesi al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • uno “sconto” sulla misura del corrispettivo che il committente deve corrispondere al soggetto che abbia eseguito i lavori (al quale viene riconosciuto, come compensazione, un credito d’imposta) o la cessione di un credito d’imposta dal committente dei lavori a soggetti terzi;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il bonus verde;
  • il bonus facciate.

Da notare che in un primo momento la modifica avrebbe dovuto interessare soltanto i lavori edili (sempre in senso stretto, cioè rientranti nel citato Allegato X) di importo superiore a 70.000 euro, circoscrivendo quindi la novità a tali lavorazioni.

Per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’iter di approvazione parlamentare, tuttavia, la previsione si riferisce ora “alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro”.

Il pregio della soluzione è quello di non costringere gli operatori ad effettuare lo scomputo (operazione per altro particolarmente complicata) dei soli lavori edili interessati. Il naturale contrappeso è quello di rendere molto più facile ricadere nell’onere di indicazione del Ccnl. Inserendo nel conteggio impianti ed infissi, solo per fare due esempi di rapida percezione, risulta intuitivo che la soglia di sicurezza di 70.000 non sia poi così complicata da raggiungere.

Per info:

Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale

numero: 0437/933230

e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu

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