Con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, qui esaminati, in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 28, lettere h), i) e l), della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) relativamente all’introduzione del visto di conformità ai fini della fruizione del Superbonus e per quanto riguarda l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa e i prezzari di riferimento. Il documento di prassi commenta inoltre le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.
SUPERBONUS: OBBLIGO del VISTO di CONFORMITÀ
NOVITÀ della LEGGE di BILANCIO 2022:
Per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 234/2021, l’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta – richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – è stato esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi.
ESCLUSIONI dall’OBBLIGO:
L’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:
- direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI)
- tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
- ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020;
- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione ecologica con il D.M. 14 febbraio 2022. Con tale provvedimento, in particolare, sono stati stabiliti i “costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.
- agli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013;
- agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) (Bonus facciate);
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR.
- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata a decorrere dal 16 aprile 2022;
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati dal 16 aprile 2022.
- i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- i listini ufficiali o delle locali Camere di Commercio o, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;