Ai sensi dell’art. 37-quater del DL 21/2022 convertito, “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni”.
In breve, dal 21 maggio 2022 al 31 agosto 2022 gli avvisi bonari da liquidazione automatica possono essere pagati entro sessanta giorni e non entro i consueti trenta giorni.
Rammentiamo che il pagamento entro i termini indicati è molto importante, in quanto funzionale alla definizione dell’avviso bonario ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 462/97, che causa la riduzione al terzo delle sanzioni del 30% da omesso versamento.
Secondo la Relazione tecnica al maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 21/2022 è stato specificato come “l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e non anche coloro che optano per il pagamento rateale”, disciplinato dal successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Se questa interpretazione verrà confermata, sia la prima rata sia le rate successive alla prima continueranno a dover essere pagate nei termini ordinari, ovvero la prima rata nei consueti trenta giorni, quelle successive entro il trimestre come da piano di dilazione degli importi.
Non è chiara l’esatta applicazione della norma: non si tratta affatto di una sospensione degli avvisi bonari, ma di una elevazione del termine di pagamento da 30 a 60 giorni temporalmente circoscritta dal 21 maggio 2022 al 31 agosto 2022.
In attesa di chiarimenti ufficiali, quanto mai opportuni, sembra che si debba avere riguardo alla data di comunicazione dell’avviso bonario, quindi al giorno in cui questo è stato notificato al contribuente.
Ove l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento deve invece avvenire entro novanta giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005).
L’elevazione del termine a sessanta giorni riguarda, per espressa scelta del legislatore, solo la liquidazione automatica e non anche il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73, la cui definizione ai 2/3 delle sanzioni è normata dall’art. 3 del DLgs. 462/97).
Per info:
Sirio Dal Farra – Ufficio Fiscale
numero: 0437/933230
e-mail: fiscale@confartigianatobelluno.eu